Una persona di buona volontà che volesse pensare a vie possibili per riabitare Pisciotta dopo la inevitabile pandemia, deve necessariamente esaminare la crisi in cui è sprofondata la pianificazione urbanistica che fu avviata dalla legge regionale n. 16 del 2004 la quale impose ai Comuni di completare la pianificazione entro un termine che è stato via via prorogato fino al 31.12.2020.
Come tutti sanno questa situazione è stata determinata dalla politica dominante la quale quando, in data 17.2.2019, ricevette dal MIBACT la proposta di norme prescrittive per il vincolo D. M. 8.11.1968 sulla conca di Pisciotta e sugli ulivi pisciottani pensò che nel paese fosse caduta una disgrazia e si affrettò ad adottare, con la delibera n. 18 in data 11.3.2019, un puc nel quale pensò di affermare che la pianificazione urbanistica, di competenza del Comune, dovesse prevalere sulla pianificazione paesaggistica che, ai sensi dell’art. 117 Cost., appartiene allo Stato.
Come tutti sanno la attuale legge regionale prevede che il PUC adottato venga approvato dal Consiglio Comunale ma tutti (compresa la Giunta di Pisciotta) sanno anche che secondo quanto prescrive l’art. 3 c. 4 del Regolamento Regionale per il governo del territorio n. 5 del 4.8.2011 la Giunta per poter presentare il PUC al Consiglio deve chiedere alla Provincia una dichiarazione di coerenza del piano urbanistico comunale alle strategie a scala sovracomunale, individuate anche in riferimento al piano territoriale di coordinamento provinciale.
La Giunta infatti chiese il rilascio di tale dichiarazione di coerenza ma la Provincia di Salerno con nota del 29.9.2020 comunicò la improcedibilità del subprocedimento attivato, proprio perché il Comune non aveva “conformato” il suo strumento di pianificazione urbanistica alla prescrizione della proposta inviata dal MIBACT in data 17.2.2019, come prescrive il Codice dei Beni Culturali.
A quell’epoca il Comune avrebbe potuto annullare il puc del 2018 e avviare, anche sollecitando le necessarie partecipazioni popolari, un nuovo puc conformato alla norma prescrittiva inviata dal MIBACT (nel frattempo divenuto D. M. 1150 del 17.10.2019).
Ma la politica oggi conosce vie traverse e il Sindaco comunicò alla Stampa che il provvedimento negativo sarebbe stato superato perché aveva approntato presso la Provincia un tavolo sul quale sarebbe stata “riesaminata” la documentazione già inviata a suo tempo e ritenuta improcedibile.
Infatti in data 23.11.2020 il Sindaco inviò una lettera alla Provincia e successivamente la Giunta ha adottato la delibera n. 98 del 18.12.2020 con la quale ha indicato “gli elaborati di recepimento delle prescrizioni cogenti del decreto MIBACT n. 1150/2019”.
In data 4.1.2021 la Provincia ha inviato al Comune una comunicazione nella quale non fa alcun riferimento alla delibera n. 98 e invece informa il Comune che l’ultima legge regionale (n. 38 del 29.12.2020) ha stabilito che
“i Comuni approvano il preliminare di piano di cui al Regolamento 4.8.2011 n. 5 entro il termine perentorio del 31 marzo 2021; gli stessi adottano il PUC entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e lo approvano entro il termine perentorio del 31.12.2021”.
Da ultimo il Ministero, con nota inviata al Comune in data 19.1.2021 rispondendo a una nota inviata dall’associazione “Una Mano per Pisciotta”, ha chiesto al Comune di Pisciotta di attenersi alle regolamentazioni imposte dai citati decreti ministeriali, e ha invitato il Comune a “inviare formalmente il contenuto del PUC nella sua interezza così come adeguato alle norme d’uso contenute nel D. M. n. 1150 del 17.10.2019 all’interno del PUC stesso, relativamente a tutte le sue parti, che non constano della sola tavola sopracitata).
Il Comune, con nota del 26.1.2021 firmata dal RUP non ha inviato al Ministero quanto richiesto dalla sopracitata nota ma ha inviato solo la nota con la quale aveva inviato la copia della delibera di adozione n. 18 dell’11.3.2019 e la copia della delibera n. 25/2020 che erano state inviate alla Provincia quando aveva richiesto il rilascio della dichiarazione di coerenza e la Provincia aveva emesso la dichiarazione di improcedibilità del sub-procedimento per la dichiarazione di coerenza; e non ha inviato proprio la delibera n. 98 nonostante che la stessa fosse stata esplicitamente richiesta dal Ministero con esplicito invito a rimetterla alla Sovrintendenza perchè esprimesse le sue valutazioni: con tale atteggiamento il Comune ha confermato che la delibera n. 98 è stata confezionata ad uso e consumo dei frequentatori del tavolo che il Sindaco dice di aver apparecchiato presso la Provincia.
Si tratta della ennesima arrogante violazione del “principio di leale collaborazione” che secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 240 del 17.11.2020) deve essere rispettato nei rapporti tra lo Stato e gli Enti locali in funzione di un interesse di carattere generale che assicuri una tutela unitaria del paesaggio.
Tra l’altro è evidente che la Giunta Comunale cerca di tenere segreto e nascosto il tavolo apparecchiato presso la Provincia ma l’intervento di Mibact del 19.1.2021 ha unificato il procedimento per cui è impensabile che la Provincia possa prestare attenzione alla delibera n. 98 se la stessa non viene sottoposta alla Sovrintendenza di Salerno e questa non certifichi che il Comune ha rispettato le prescrizioni di pianificazione paesistico-territoriale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 141 bis, c. 3 e 140 c. 2 del D.lgs. 42/04.
Anche la lettera della Provincia del 4.1.2021, emanata dopo la trasmissione alla stessa della famosa delibera 98, costituisce una chiara attestazione sul fatto che il Comune di Pisciotta non può percorrere più la via tracciata dalla legislazione regionale per la pianificazione urbanistica ma deve poter utilizzare, se vuole evitare il commissario, la via tracciata dalla legge regionale n. 39;
Sul punto pare di poter dire che la politica dominante non ha alcun interesse ad intraprendere la nuova via, dato che questa non consentirebbe mai di assicurare l’ampio assalto edificatorio che aveva unito tutte le forze politiche che adottarono il PUC n. 18/2019.
Così stando le cose, la persona di buona volontà deve affrontare il problema della mancanza di un puc, che alla cittadinanza deve interessare perché, come ha recentemente ricordato il Consiglio di Stato (IV 1.6.2018 n. 3316) “il potere di pianificazione urbanistica del territorio, costituzionalmente confermato ex art. 117, 3 c. Cost. alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni e il cui esercizio è normalmente attribuito al Comune, non è limitato alla individuazione delle zone del territorio comunale, ma deve essere inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico sociali della comunità locale”.
A questo proposito, è necessario ribadire che il puc adottato l’11.3.2019, le cui finalità economico – sociale sono state spiegate dal Sindaco in una intervista alla Stampa e consistevano nell’assimilare Pisciotta alla condizione adottata da Ascea e da Palinuro, non ha programmato un utilizzo delle aree per zone ma ha attribuito capacità edificatorie nella parte che avrebbe dovuto dedicare alla individuazione delle zone a singoli fondi, individuati catastalmente dai nominativi dei proprietari: si tratta di un modo di procedere che accende la politica solo sul punto della elargizione edificatoria e produce divisioni insanabili nella comunità locale, addirittura nelle famiglie.
E perciò le persone di buona volontà devono affrontare il problema della mancanza del PUC, come “mancanza della disciplina dell’utilizzo delle aree per realizzare finalità economico sociale della comunità locale” e, per noi, dello sviluppo umano di Pisciotta.
Allo stato, occorre immaginare lo scenario che si produrrà nel campo dell’urbanistica regionale quando verrà a scadere alla fine di quest’anno il termine stabilito dalla legge 39 del 2020, perché la Regione è tenuta a nominare il Commissario, scegliendolo nell’elenco che ha già formato.
Nell’elenco vi sono avvocati e ingegneri, i quali avranno i poteri che in campo urbanistico ora appartengono al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale.
Nel campo dell’urbanistica il Commissario dovrà necessariamente dare incarico di redigere il puc a un “urbanista”.
In questo modo può però venire a costituirsi un potere che può anche deragliare e perciò le persone di buona volontà devono organizzarsi promuovendo associazioni e comitati a protezione degli interessi dei pisciottani, individuati anche con riferimento a singole parti del territorio (un borgo, una sorgente, un bene archeologico da valorizzare, un casale vecchio, una campagna particolare etc).
In questo modo le associazioni e i comitati avranno la forza di interloquire con il nominato Commissario per imporre le soluzioni dei pisciottani e per togliere spazio agli ambasciatori del malaffare che sempre più spesso hanno le chiavi della politica.
In questa ottica, le persone di buona volontà devono esaminare la possibilità di ricorrere al MIBACT, che nel Servizio 5 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha costituito un manipolo di urbanisti che sono quelli che formularono la proposta di vestizione del vincolo inviato al Comune in data 17.2.2019 e che ha salvato la costa dalla programmata aggressione.
E su questo, mi auguro, la discussione sia la più ampia possibile.
Avv. Domenico Parrella